Art. 8.
(Interventi per l'adeguamento dell'acustica).

      1. Per gli interventi di adeguamento previsti dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 1999, n. 215, e per gli interventi di ammodernamento e di acquisto delle sorgenti sonore nei locali pubblici, di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.